ONERI E COSTI PER LA SICUREZZA

Determinare i costi della sicurezza non è sempre facile soprattutto per le Piccole e Medie imprese

Ci sono aspetti della sicurezza sul lavoro che sembrano più difficili di altri e spesso vengono così disattesi anche con la convinzione che non siano importanti.

Uno di questi è come determinare i costi della sicurezza, soprattutto in fase contrattuale, quando non si sa ancora bene come sarà svolto il lavoro né da parte del Committente, né dalla ditta affidataria/esecutrice. Succede così di sentire, <<non me l’hanno mai chiesto>>, oppure <<nessuno lo scrive>>, <<come faccio a calcolarli>>, …

Risultato che molti trovano delle soluzioni veloci (come “la statistica mi dice che valgono il 3% dell’importo”), non perché sia la soluzione corretta, ma al solo scopo di non perdere troppo tempo per rispondere all’obbligo normativo prima, contrattuale poi. Tanto nessuno controllerà cosa c’è scritto, salvo in caso di indagine e anche lì, bisogna vedere cosa viene fuori.

Risulta un approccio culturale che dovrebbe portare ad una corretta progettazione della sicurezza, quindi dell’impostazione dei lavori per i quali sto facendo l’offerta, che si scontra sul mercato con aziende troppo piccole per impostare una valutazione di questo tipo, oppure con una cultura della sicurezza troppo bassa per capire il valore di questo compito.

Intanto, siamo sempre più abituati a vedere lavori con il coinvolgimento di aziende terze e lavoratori autonomi, a volte addirittura in violazione delle norme civilistiche, dove piccole realtà accettano di fare lavori che non fanno parte delle loro competenze, o decidono di unirsi ad altre piccole realtà per tenere bassi i costi e portare a casa il lavoro (togliendolo così a chi si è strutturato proprio per fare quel tipo di lavoro).

Per questo la norma prevede la responsabilità del committente quale “primo” garante dell’organizzazione aziendale, da un lato, e l’indicazione puntuale ed esaustiva dei costi della sicurezza, dall’altro lato.

Con le modifiche della norma è stato sostituito l’obbligo di indicare i costi della sicurezza con quello di indicare (soltanto) i costi necessari per le misure di sicurezza destinate a prevenire i rischi interferenziali.

Si è passati così dal voler avere uno strumento per capire se l’azienda affidataria/esecutrice dell’appalto è idonea a svolgere il lavoro, a quello di determinare gli obblighi di cooperazione tra committente e appaltatore.

La norma vuole che siano indicati con una stima i costi della sicurezza in modo congruo, analitico per singole voci, a corpo o a misura, calcolati considerandone l’utilizzo per lo specifico cantiere nonché per l’eventuale verificarsi di varianti in corso di esecuzione del progetto. Si tratta pur sempre di costi già ricompresi nell’importo totale dei lavori, e non saranno assoggettabili a ribasso.

Per questo il Dlgs 81/2008 nel Titolo IV dà indicazioni sui costi della sicurezza (pur con le sue difficoltà di applicazione), ma la corretta individuazione/determinazione delle spese per la sicurezza si è complicata a seguito della pandemia da Covid-19, la quale ha richiesto l’adozione di specifiche misure anti-contagio con i Protocolli condivisi, in prevalenza da riportare nel PSC, diventando in questo caso parte integrante dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso per le imprese esecutrici. Perché diciamolo, il problema iniziale è stato proprio determinare chi avrebbe dovuto pagarli, soprattutto in cantieri già avviati e dove l’utile d’impresa poteva essere già ridotto di suo

L’aggiornamento del computo metrico estimativo della sicurezza nella gestione dei cantieri edili durante l’emergenza pandemica è diventato il problema principale per gli appalti in corso in quanto l’incremento significativo dei costi generali determinati dal virus ha rischiato di complicare la gestione sia in ambito privato che pubblico

La corretta quantificazione e il riconoscimento delle spese correlate alla gestione della Covid-19 (non erano e non sono spese trascurabili) ha inevitabilmente comportato la necessità di attenersi scrupolosamente alla disciplina dettata per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, dove si prevede la fondamentale distinzione delle voci di spesa in costi e oneri aziendali per la sicurezza, ben sapendo che non è sempre possibile stabilire un confine netto che consenta di collocare le spese con assoluta certezza nell’una o nell’altra delle due nominate categorie.

Costi ed oneri della sicurezza: quale distinzione?

Sono costi della sicurezza, le spese che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (ovvero il Responsabile dei lavori nel caso non si debba procedere alla nomina del CSP/CSE) indica nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del d. lgs. n. 81/2008, nel rispetto dell’elenco dettagliatamente riportato nell’Allegato XV (Cap. 4.1.1.) che ricomprende voci (di spesa), da quantificare analiticamente e nel dettaglio, relative al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze tra le lavorazioni, agli apprestamenti e alle procedure necessarie ad assicurare la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni.

Queste spese si concretizzano in prestazioni aggiuntive rispetto all’oggetto del contratto, non sono soggette a verifica di congruità perché quantificate a monte dalla committenza di cui sono poste a carico. Sono comprese nell’importo totale dei lavori, individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici, sono liquidate dal Direttore dei lavori (alle imprese esecutrici) in base all’avanzamento dei lavori su approvazione del Coordinatore per l’esecuzione quando previsto.

Sono oneri aziendali per la sicurezza, le spese che si riferiscono all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa esecutrice (in veste di datore di lavoro) per la gestione dei rischi connessi allo specifico cantiere, in attuazione delle procedure di sicurezza contenute nel POS. Tali oneri, distinguibili in gestionali (ad es., per visite mediche, formazione, informazione) e in operativi (ad es, per l’utilizzo di DPI in ragione delle specifiche condizioni di lavoro) sono a carico dell’impresa esecutrice.

Oltre ad essere riportati nel POS, gli oneri aziendali della sicurezza devono essere indicati nell’offerta di partecipazione alla gara di appalto pubblico affinché la stazione appaltante, nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, possa controllarne la congruità rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei lavori.

Come per il codice degli appalti anche l’art. 26, co. 5, del d. lgs. n. 81/2008 ha stabilito un analogo controllo degli oneri aziendali della sicurezza indicati a pena di nullità anche in tutti i contratti (privati) di somministrazione, appalto o subappalto, ma non sono presenti criteri in base ai quali effettuare l’accertamento o il calcolo.

Le spese della sicurezza per il contenimento del contagio Sars Cov-2

Con le linee guida per la gestione della pandemia nei cantieri sono state anche emanate indicazioni su quali costi e oneri siano da considerare a causa del virus

Devono essere considerati come costi a carico della stazione appaltante le spese connesse alla notifica alle autorità sanitarie della presenza di persone con sintomi, alle modalità di accesso dei fornitori esterni e di scarico delle forniture ed alla predisposizione di postazioni igieniche agli stessi dedicate.

Sugli aumenti delle spese generali dei cantieri in corso di esecuzione sono intervenute diverse Regioni che hanno riconosciuto all’appaltatore per gli oneri aziendali della sicurezza connessi alla gestione del Covid, con incrementi percentuali della quota delle spese generali (Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna).

La Regione Campania ha invece stabilito il riconoscimento dei (maggiori) costi effettivamente sostenuti e documentati, attribuendone il 15% a titolo di spese generali.

La Regione Piemonte ha considerato con particolare attenzione la ridotta produttività dell’impresa esecutrice determinata dall’adozione delle misure anti-contagio e dalla necessità di variare il crono-programma dei lavori e di prevedere nuove modalità di gestione dei tempi lavorativi. In conseguenza di tutto ciò, la proposta è stata quella di attribuire un incremento percentuale secco (dal 3% al 6%) sull’importo residuale dei lavori già appaltati, ma ancora da eseguire (di cui occorre valutare la percentuale rispetto all’opera complessiva, la tipologia delle lavorazioni da svolgere, il numero dei lavoratori impiegati), così da garantire un equo riconoscimento economico di quanto è necessario mettere in atto per la miglior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le Regioni sono intervenute anche in merito all’indicazione dei costi (con la massima precisione possibile) delle misure organizzative da attuarsi in cantiere e dei relativi DPI, attraverso l’approvazione di specifiche e complete tabelle di prezzari.

Ovviamente quando si parla di appalti pubblici, la domanda diventa: dove trovo i soldi per pagare i costi aumentati? I fondi necessari a sostenere i costi aggiuntivi di sicurezza per l’adeguamento delle misure di prevenzione al rischio contagio possono  essere recuperati per esempio: con l’assorbimento all’interno della voce imprevisti, il ricorso alle economie eventualmente disponibili, l’incremento delle risorse ove possibile, oppure lo stralcio (di opere) che non comprometta la funzionalità dell’opera progettata.

Conclusioni

Nonostante le difficoltà, bisogna dire che le istituzioni e le autorità si sono impegnati a dare risposte con regole e indicazioni che permettessero a tutti gli attori di adempiere ai propri obblighi e così di svolgere il proprio compito.

Questo ci dice che possiamo imparare da questa esperienza quanto sia importante, soprattutto di fronte a all’individuazione e gestione dei costi/oneri aziendali della sicurezza, intervenire in modo sistematico per assicurarne un’applicazione più corretta ed “onesta” anche in condizioni che potremmo definire “ordinarie”, ben sapendo che se ne riproporranno ancora di straordinarie.

Tra l’altro, non dobbiamo dormire sugli allori: l’incremento dei costi di energia e delle materie prime innescate dalla guerra dei Russi contro gli Ucraini, complica su come portare a termine i lavori (per esempio quelli del superbonus, del fotovoltaico, …)

Ai posteri l’ardua sentenza