Il Preposto è la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone le corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, con o senza investitura formale del datore di lavoro.
Il preposto è la figura che affianca il datore di lavoro nelle attività di controllo anche quando quest’ultimo non può garantire la sua presenza costante durante le fasi di lavoro.
Come previsto nell’articolo 19 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, il preposto è una delle figure operative più importanti per la realizzazione della sicurezza in azienda!
Quando è obbligatorio il preposto?
Individuare il Preposto in azienda è sostanzialmente obbligatorio se c’è già. Sembra strano da dire, ma la realtà è che il Preposto, essendo colui che sorveglia, se è presente per esempio come capo reparto, capo turno, capo squadra, vuol dire che è già stato previsto. Pertanto non è obbligatorio avere il preposto, ma formarlo in modo che sappia svolgere i suoi compiti.
Di conseguenza, per la sicurezza sul lavoro, è una scelta del Datore di Lavoro avere o non avere un preposto e nelle grandi aziende è sicuramente presente. Vi immaginate un reparto di 25 persone senza qualcuno che controlli se il lavoro viene svolto, se viene svolto correttamente, oppure se i lavoratori hanno o non hanno le attrezzature necessarie a svolgere il lavoro
Quindi nel caso in cui in azienda siano presenti figure che già svolgono i compiti del preposto, è necessario prevedere la loro formazione aggiuntiva per questo ruolo anche se non vengono chiamati preposti
Come si incarica il preposto?
L’incarico del preposto nelle grandi aziende richiede documentazione per dimostrare di aver informato il soggetto dei suoi compiti. In realtà in base a quello che abbiamo detto prima, un semplice organigramma fatto bene è sufficiente nelle piccole imprese. Addirittura, nelle micro potrebbe non essere presente. Immaginate il commercialista con due segretarie che lo aiutano nel lavoro quotidiano: normalmente il commercialista è presente e fa i controlli dell’attività. Non deve per forza nominare un preposto a meno che non sia un professionista con più sedi e voglia garantirsi il controllo delle sedi dove non può essere presente. Pertanto, un organigramma è la soluzione più efficace anche per informare i collaboratori
A livello contrattuale, la norma attuale demanda alla contrattazione collettiva in base all’incarico se riconoscere un emolumento specifico oppure no. Ad oggi, se l’inquadramento contrattuale è corretto, non ci sono importi diversi da un lavoratore all’altro.
Quali sono gli obblighi del preposto?
Il preposto deve fare tante cose e tutte molto importanti per evitare che si verifichino degli infortuni in azienda. Pertanto abbiamo coniato l’acronimo RIVASS dalle iniziali dei compiti (evidenziati in grassetto):
- Richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori che, in caso di pericolo grave e immediato, devono abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato.
- Verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni adeguate accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
- Astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
- Sovrintendere e vigilare sui lavoratori per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi e delle disposizioni aziendali in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e di ogni condizione di pericolo che si verifica durante l’attività lavorativa.
Quante ore di formazione deve svolgere il preposto?
La formazione del preposto è aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori. Dopo aver fatto le relative ore dell’art 37 (Generale + Specifica) dovrà aggiungere altre 8 ore con un aggiornamento biennale di 6 ore.
Alla data odierna siamo in attesa di una Conferenza Permanente Stato Regioni che descriva l’aggiornamento della formazione in materia di sicurezza e della verifica dell’efficacia della formazione, da pubblicare in apposito Accordo Stato Regioni entro il 30/06/2022